Sintesi motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego
L'istanza è respinta perché ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c) del D.P.C.M. 26/01/1996, n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso) sono sottratti al diritto di accesso, in quanto coperti da segreto professionale, i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza.